Il conto corrente cointestato è uno strumento finanziario che gli istituti di credito mettono a disposizione dei clienti che hanno la necessità di avere un deposito bancario in comproprietà con uno o più soggetti.
Il conto che ha più di un proprietario è una soluzione che viene spesso scelta dalle coppie o dai coniugi per diverse ragioni, tuttavia esistono anche casi di conti cointestati per motivi di lavoro, basti pensare a due o più soci che hanno avviato un’attività in comproprietà.
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Firma congiunta e firma disgiunta: le differenze
Le operazioni che possono essere svolte con un normale conto corrente (con un unico proprietario) e con un conto corrente cointestato e che, quindi, ha più titolari, sono le stesse.
In effetti, la caratteristiche che permettono di distinguere un deposito con un unico proprietario da quello con due o più proprietari non riguarda le funzionalità di questo strumento finanziario, che infatti restano per lo più invariate, ma interessa le possibilità che hanno i cointestatari di compiere o meno le comuni operazioni bancarie in modo autonomo.
A tal proposito occorre specificare che coloro che decidono di sottoscrivere un contratto con un istituto di credito, presso il quale verrà aperto un conto corrente cointestato, hanno la possibilità di scegliere tra due differenti opzioni. Il conto cointestato può, infatti, essere a firma congiunta oppure a firma disgiunta.
Con questa distinzione non vengono alterate le potenzialità del conto o le operazioni che i cointestatari possono compiere, ma vengono definiti i limiti, per i proprietari del deposito, circa le funzioni che possono essere eseguite in autonomia.
Se un conto corrente cointestato è a firma congiunta, i titolari del deposito, per poter eseguire le operazioni bancarie, devono ottenere un permesso scritto e firmato dagli altri cointestatari.
Se, invece, due o più soggetti aprono un conto corrente cointestato a firma disgiunta stanno decidendo di applicare al contratto una clausola che prevede che tutte le operazioni possono essere svolte, dai titolari del conto, senza che vi sia la necessità di chiedere il permesso agli altri proprietari.
Caratteristiche principali
La clausola della firma disgiunta può essere inserita al momento della sottoscrizione del contratto bancario. Tuttavia, ai cointestatari del conto è concessa la possibilità di modificare questa condizione anche successivamente, purché la variazione venga comunicata alla banca con una domanda scritta e firmata da tutti i proprietari del conto.
Quando si apre un conto cointestato, con la formula della firma disgiunta, si possono inserire delle clausole che limitano alcune operazioni. Ad esempio, se uno dei cointestatari avesse intenzione di chiudere il conto, secondo la formula della firma disgiunta, può compiere quest’operazione in totale autonomia. Tuttavia, se nell’accordo scritto è stata inserita una clausola che esclude questa libertà, allora l’estinzione del patto deve avvenire previa autorizzazione da parte degli altri cointestatari.
La clausola della firma disgiunta viene applicata al momento della sottoscrizione del contratto, se non dovesse essere specificato nulla sulla questione, allora all’accordo viene impiegata la formula della firma congiunta. Pertanto, se si ha intenzione di sigillare un contratto per l’apertura di conto corrente cointestato con la firma disgiunta è bene comunicarlo all’istituto bancario, che provvederà ad inserire questa condizione al momento della stesura del contratto.
Responsabilità bancarie
Se un conto corrente ha più di un proprietario e viene aperto siglando un accordo al quale si applica la formula della firma disgiunta, si sta ricorrendo ad uno strumento finanziario che espone tutti i cointestatari a rischi piuttosto alti.
In effetti, se ad un conto hanno accesso più soggetti e se hanno tutti gli stessi diritti di compiere le funzioni principali, parliamo quindi di prelievi e spostamenti di denaro, è chiaro che si sta utilizzando uno strumento bancario che può trasformarsi in una truffa.
Se uno dei cointestatari preleva tutto il deposito bancario arrecando un danno patrimoniale agli altri proprietari, in che misura è responsabile l’istituto di credito presso il quale è stato aperto il conto?
Fermo restando che questo tipo di contratti si stipulano solo se sussiste un buon livello di fiducia tra gli intestatari, è tuttavia possibile correre il rischio di aprire un conto cointestato con altri soggetti, con la formula della firma disgiunta, per poi subire un autentico furto da uno di essi.
A tale proposito si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario, ossia l’organismo indipendente che interviene in materia di controversie tra le banche e i clienti, stabilendo che nel caso in cui avvenga un prelievo da un conto cointestato con la clausola della firma disgiunta, ad opera di uno dei proprietari del deposito, che comporta l’azzeramento del conto stesso, la banca è considerata responsabile perché essa ha l’obbligo di vigilare sui prelievi anomali. Ma quali sono i prelievi che possono destare sospetto?
ABF e le disposizioni sui conti
L’Arbitro Bancario Finanziario ha deciso che, anche se un conto corrente cointestato è a firma disgiunta, ogni cointestatario può effettuare autonomamente (senza il consenso degli altri proprietari) prelievi per un valore che non eccede la sua quota.
In pratica, se due coniugi hanno un conto cointestato a firma disgiunta, e uno dei due decidesse di prelevare più del 50% del deposito di denaro, la banca ha il compito di bloccare l’operazione e coinvolgere l’altro coniuge.
Pertanto, in capo alla banca non sorgono obblighi o responsabilità che riguardano tutte le operazioni compiute con un conto corrente cointestato a firma disgiunta, tuttavia l’istituto di credito ha il dovere di tutelare i diritti dei suoi correntisti e, in questo caso, la necessità del suo intervento è volto a garantire la potestà del coniuge/cointestatario che è all’oscuro dell’operazione bancaria.
Nel caso in cui la banca dovesse permettere che il proprietario di un conto corrente cointestato a firma disgiunta esegua lo svuotamento totale del conto, senza intervenire, e dovesse palesarsi un danno patrimoniale per gli altri proprietari del conto, l’istituto di credito è tenuto a risarcire il danno restituendo la somma di denaro che è stata prelevata.
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Marco Fanelli
Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.