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Pignoramenti conto corrente

di Marco Fanelli

Il pignoramento di un conto corrente è un procedimento attraverso il quale vengono rese indisponibili delle somme sul conto corrente di un debitore, a seguito dell’avvio del procedimento da parte da un soggetto creditore.

Andiamo ad analizzare attentamente questo tema delicato nelle varie casistiche e nei vari campi di impiego per conoscere le conseguenze che determina questo procedimento, la sua durata e le azioni necessarie alla risoluzione del medesimo.

Pignoramenti di Equitalia

È possibile che il fisco proceda ad effettuare un pignoramento del conto corrente senza preavviso? Equitalia può pignorare? Sono le domande che molti contribuenti in situazioni di difficoltà si pongono. La risposta è che la legge offre delle tutele in merito a coloro che non hanno pagato le cartelle esattoriali.

É maggiormente probabile un’esecuzione forzata riguardo ai beni, ma senza sapere modi e tempi in merito; allo stesso modo anche quando si tratta di conto corrente bloccato per pignoramento l’AdE può procedere anche senza notificare alcun preavviso.

Pignoramenti conto corrente La procedura del pignoramento presso terzi riguardo a cartelle esattoriali non pagate prevede un procedimento diverso rispetto a quella per i soggetti privati; infatti l’iter si svolge senza l’obbligo di un giudice o un’udienza in tribunale.

La prima fase del pignoramento è quella durante la quale l’esattore, ovvero l’Agenzia Entrate Riscossione, segnala al debitore ed alla sua banca l’atto che notifica il pignoramento. Tale comunicazione avviene oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ma comunque entro un anno (o sei mesi in caso di notifica di una intimazione di pagamento); se non vengono rispettati questi termini il pignoramento perde il suo valore.

L’atto di pignoramento prevede che il conto venga bloccato per 60 giorni senza alcuna possibilità di prelevare somme o stornare le somme pignorate; una volta trascorso tale termine, se il contribuente non ha ancora saldato il dovuto, la banca provvede a trasferire le somme al conto corrente dell’ente Agenzia Entrate Riscossione.

Entro i termini previsti il contribuente può liberare il proprio conto dal pignoramento pendente pagando l’intero debito calcolato da Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo la rateazione del debito stesso (con sblocco del conto pignorato solo all’effettivo pagamento della prima rata) oppure proponendo la propria opposizione all’esecuzione forzata e sperando che il giudice decida di sospendere il pignoramento alla prima udienza, in presenza di opportune e rilevanti ragioni fondamento dell’opposizione.

Le norme riguardanti il pignoramento del conto corrente non variano nel passaggio di consegne tra Equitalia ed Agenzia Entrate Riscossione. L’unico elemento di avviso è costituito dalla stessa notifica della cartella di pagamento che però può precedere anche di un anno l’effettivo pignoramento; invece, in presenza di un’intimazione di pagamento (che rappresenta un sollecito al saldo dei debiti) il termine è ridotto a 180 giorni. Allo stesso modo e tempi imprevisti possono intervenire anche il pignoramento dello stipendio, del conto corrente pensione e della casa.

Il contribuente viene a conoscenza del blocco soltanto quando desidera operare, in quanto la norma non specifica le tempistiche in cui inviare la comunicazione di pignoramento a banca e debitore e l’eventuale discostamento temporale può appunto causare azioni e reazioni diverse a seconda dei casi. Infatti non è necessario che la banca o l’ente notifichi l’atto di pignoramento per poter procedere al blocco del conto corrente. Questo comporta che il debitore può venire a conoscenza del pignoramento prima ancora di ricevere una notifica ufficiale.

La norma non prevede lo sblocco, neppure in casi urgenti o di necessità di acquisto di farmaci. Inoltre se prima del pignoramento si è emesso un assegno, questo risulterà impagabile e soggetto a protesto, con tutte le conseguenze del caso.

In queste situazioni il consiglio, in caso di limitate disponibilità economiche, è di chiedere la rateazione e procedere al saldo della prima rata così da liberare il proprio conto dal pignoramento e poter procedere con la normale operatività ed accesso alle somme depositate.

La norma prevede limitazioni solo a vantaggio di pensionati e lavoratori dipendenti; tale agevolazione non è prevista invece per i lavoratori autonomi, i professionisti e le altre entrate dei dipendenti, per i quali il pignoramento potrà sempre essere totale.

Riassumendo quindi il conto corrente può essere pignorato senza preavviso, anzi è la pratica più frequentemente adottata, e quindi se ci si trova in questa situazione è bene trarne le conclusioni del caso.

Pignoramento su conto corrente cointestato

In presenza di un conto corrente cointestato a due o più persone, il pignoramento eseguito dal creditore può riguardare solo il singolo cointestatario responsabile nei limiti della sua quota di proprietà e non si estende alla somma totale presente sul conto corrente in questione.

Dunque il conto corrente non verrà bloccato in toto come previsto di solito ma resta disponibile all’operatività degli altri cointestatari coniugi e non e per la disposizione delle somme eccedenti la quota del pignorato; eventuali accrediti successivi possono essere pignorati soltanto per la quota di competenza dell’effettivo debitore, con la piena disponibilità degli altri correntisti; tale disposizione è stata chiarita e confermate mediante un’apposita sentenza in merito dalla Corte di Appello di Roma.

Tutti i cointestatari sono da considerarsi creditori (in caso di conto corrente in attivo) o debitori (in caso di saldo negativo) solidalmente soltanto per quanto riguarda i rapporti con la banca; pertanto l’istituto bancario non potrà negare agli altri cointestatari la possibilità di prelevare l’intero ammontare delle somme presenti sul conto corrente, a prescindere dalle diverse quote di possesso poiché la banca non può intervenire né valutare le ragioni che portano il singolo titolare a prelevare le somme ricevute dagli altri cointestatari del conto.

Caso diverso invece quello dei rapporti interni tra i titolari dello stesso conto, in cui il credito viene ripartito teoricamente ‘pro quota’ ovvero in parti uguali, con possibilità in caso di prelievo eccedente tale limite da parte di uno o più cointestatari di richiesta di restituzione delle rispettive proprietà.

Da questa interpretazione legislativa si evince il motivo per cui il creditore può intervenire solo riguardo alla quota dell’effettivo debitore; un cointestatario non debitore, nel caso in cui veda limitata la sua operatività sul conto a causa del pignoramento presso altro cointestatario può opporsi verso la banca a tale comportamento in quanto è suo pieno diritto poter operare liberamente all’interno dell’ammontare della propria quota.

Inoltre se il pignoramento del conto cointestato viene esteso oltre la quota del debitore effettivo, questo procedimento diventa nullo; allo stesso modo l’atto di pignoramento del conto cointestato deve essere notificato a tutti i contitolari poiché in caso contrario il pignoramento diviene nullo. In via generale e fino a prova contraria le somme depositate su un conto corrente cointestato vengono considerate divise in parti uguali tra i titolari.

Le medesime regole si estendono anche nel caso di pignoramento del conto da parte del fisco, con delle differenze; come già esposto in precedenza nel caso d’azione da parte dell’Agente della riscossione il pignoramento avviene senza ricorso al tribunale e con atto di pignoramento in caso di inottemperanza dei tempi e dei termini da parte del debitore; se il conto corrente è cointestato invece il procedimento segue la regola generale dei pignoramenti tra privati che necessita di udienza dinanzi al giudice per il pignoramento limitatamente alla quota di possesso prevista per il debitore.

Soltanto in seguito alla divisione del conto corrente comune da parte del giudice si potrà procedere all’assegnazione dell’importo pignorato a vantaggio del creditore, con le stesse modalità e limitazioni previste in caso di conto destinatario di stipendio da pensione o da lavoro, o altre indennità relative al mondo lavorativo o di impiegatizio, incluse quelle connesse ad eventuale licenziamento. È errata e da escludere la prassi che l’Agente della Riscossione esattoriale o altro creditore possa intervenire senza differenziazioni sul saldo attivo del conto cointestato, in quanto questo comporterebbe l’esproprio ingiusto agli altri cointestatari non debitori del conto corrente.

Vedi anche pignoramento conto corrente cointestato.

Limiti alla procedura di pignoramento

Tra le varie forme di pignoramento, quella del conto corrente è tra le più temute in quanto è responsabile di indisponibilità economiche impreviste a causa di una procedura veloce, snella, efficace ed a basso costo per il creditore. I rischi del debitore in caso di pignoramento del conto corrente variano in base a dei fattori come l’ammontare dei risparmi, il lavoro svolto ed i redditi percepiti.

Come accennato in precedenza, i lavoratori dipendenti ed i pensionati godono di agevolazioni rispetto alle altre categorie di debitori, in quanto per essi sono previsti dei limiti alla possibilità di pignorare il conto mentre per gli altri il pignoramento potrà essere integrale. Il limite della pignorabilità, per chi ne è interessato, può essere variabile di anno in anno in quanto direttamente collegato al valore degli assegni sociali.

La procedura di recupero dei crediti parte con la notifica di un atto di precetto, seguita dall’atto di pignoramento; il creditore potrà decidere quali beni del debitore pignorare e, solitamente, la prima scelta è quella del conto corrente in quanto offre la possibilità di un’azione più veloce ed una più immediata liquidazione.

Se il conto corrente in questione risulta a saldo zero o negativo non viene pignorata alcuna somma, ma potrebbero essere revocate le somme che in esso dovessero confluire mediante bonifici e pagamenti in entrata; se invece il conto corrente possiede un saldo positivo, di ammontare uguale o inferiore al debito contestato, il contribuente non può effettuare prelievi ed il conto corrente viene bloccato integralmente, almeno fino all’udienza di assegnazione; se sul conto sono presenti somme che eccedono il debito contestato allora queste potranno essere prelevate ed utilizzate in quanto non soggette a pignoramento o limitazioni.

Dunque il pignoramento di un conto corrente postale o bancario può riguardare integralmente le somme depositate, purché il creditore agisca seguendo le norme e nei limiti del credito stabiliti.

La situazione è invece leggermente più rosea per coloro che ricevono sul proprio conto corrente i redditi da pensione o lavoro dipendente; per queste categorie infatti la legge prevede dei limiti al pignoramento. In questa eventualità il creditore potrà pignorare solo una parte delle somme depositate eccedenti il limite minimo, solo se presenti; tale limite viene calcolato in base all’assegno sociale corrente, moltiplicandolo per tre.

Dunque se l’assegno sociale per l’anno in corso è di 453 euro al mese, il limite di pignorabilità ammonterà a 1359 euro; se sul conto c’è un importo inferiore a tale limite non potrà essere pignorata alcuna somma, ma se successivamente vengono accreditate ulteriori disponibilità eccedenti il limite minimo queste potranno essere pignorate nella misura massima di un quinto.

Sintetizzando, il conto corrente è pignorabile in toto per tutte le categorie tranne che per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, che sono soggetti ad un’agevolazione che prevede l’impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente non eccedenti i 1359 euro, aggiornati in modo proporzionale all’ammontare dell’assegno sociale.

Pignoramento su conto aziendale

Le imprese che risultano debitrici nei confronti del fisco e che non ottemperano ai loro obblighi ed ai solleciti di pagamento possono essere soggette al pignoramento del conto corrente aziendale. La norma in vigore dal primo luglio del 2017 prevede che l’Agenzia per la riscossione può procedere al pignoramento del conto dell’impresa o srl senza necessitare di alcuna autorizzazione da parte di un organo giudicante, in modo lineare alla norma che già in precedenza prevedeva la possibilità di pignorare il conto corrente per debiti relativi a cartelle esattoriali non pagate e scadute anche in assenza dell’autorizzazione di un giudice.

Comunque la nuova norma ha introdotto diverse novità che hanno reso l’intero iter molto più veloce ed efficiente, comportando nell’azione finale il immediato blocco immediato delle somme pignorate ed il contestuale trasferimento delle stesse in favore del Fisco.

In precedenza l’iter risultava più laborioso e complesso, infatti nel caso di debiti fiscali Equitalia richiedeva all’Agenzia Entrate i riferimenti utili per la riscossione del dovuto, procedendo soltanto in seconda fase al pignoramento delle somme in conto corrente; invece la nuova norma ha previsto uno snellimento del procedimento e l’abolizione di Equitalia, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questo nuovo ente ha ereditato le funzioni e le facoltà dei precedenti enti, con il vantaggio di possedere tutti i dati utili dell’anagrafe tributaria e dell’INPS per poter procedere direttamente al pignoramento sul conto corrente del debitore.

Questo, come facilmente intuibile, ha comportato una maggiore rapidità di accesso e reperimento di informazioni finalizzate all’azione, eliminando totalmente i problemi ed i ritardi nel dialogo tra Equitalia ed Agenzia delle Entrate.

Anche mediante questo processo velocizzato l’Agenzia della riscossione notifica il pignoramento presso terzi a banca e debitore, che dovrà saldare entro il termine di 60 giorni, termine oltre l’ente procederà all’azione senza ulteriori indugi.

Quando le aziende ricevono la notifica di pignoramento non vi sono molte possibilità per evitare l’aggravarsi della situazione; i rimedi più semplici, sicuri ed immediati sono il saldo totale del debito e la richiesta di rateizzazione. Quest’ultima soluzione consente di sostenere i costi nel tempo ad intervalli regolari e per accordarsi in merito è necessario comunicare con l’ente in modo diretto o avvalendosi della consulenza di un valido commercialista.

Un’altra possibilità è quella di difendersi inoltrando ricorso, ma solo in presenza di valide ragioni e/o mancato rispetto delle norme in merito da parte del creditore; tali infrazioni potranno essere rilevate mediante l’aiuto di un professionista del settore.

Vedi anche “Pignoramento conto corrente aziendale” per un maggior approfondimento.

Pignoramento su conto corrente estero

Il pignoramento di un conto corrente estero risulta solitamente più complesso da parte del creditore, ma comunque non è impossibile specialmente per l’Agenza della riscossione che possiede numerosi strumenti e tecniche di pignoramento del conto corrente, anche in situazioni non ordinarie.

La forte limitazione dei paradisi fiscali e del segreto bancario ha reso tracciabili e visibili anche i conti detenuti da un soggetto in uno stato estero, anche mediante a delle convenzioni internazionali firmate dall’Italia con il fine di contrastare e limitare l’evasione fiscale.

Pertanto l’Agenzia della riscossione è pienamente capace di ottenere informazioni riguardo a conti esteri e l’ammontare del saldo, con il rischio per il debitore che mettesse in atto queste pratiche dell’imputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e relativo procedimento penale, oltre ovviamente al sequestro delle somme stesse.

La Corte di Cassazione si è espressa sul tema recentemente mediante la sentenza numero 37136 del 26 luglio 2017 che sancisce che si configura tale reato solamente se il debito che riguardi le imposte come Irpef, IVA ed altre imposte sui redditi superi la somma di cinquantamila euro.

Allo stesso modo, coloro che con il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte intesta, cede o dona i propri beni o mette in atto altre azioni fraudolente in merito, è perseguibile penalmente se la condotta adottata è finalizzata al contrasto della riscossione coattiva.

Semplificando, coloro che spostano i propri beni o conti in stati esteri pensando come evitare il pignoramento del proprio conto corrente stanno commettendo reato; allo stesso modo vengono considerate anche eventuali vendite fittizie, donazioni o altri atti organizzati per sottrarsi ai propri doveri nei confronti del sistema fiscale italiano.

É bene chiarire, a scanso di equivoci, che aprire un conto corrente all’estero non è vietato e non configura neppure un reato purché fatto in linea con le leggi, senza scopi fraudolenti ed in assenza di debiti nei confronti del fisco. Tali azioni invece non configurano reato in presenza di pignoramento da creditore privato, infatti in questo caso non si rischiano azioni penali di rilievo. Tuttavia esiste anche qualche caso di conto corrente estero non pignorabile e di conseguenza disporre di somme non pignorabili.

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Autore
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Marco Fanelli

Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.