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Bonifico per affitto

di Marco Fanelli

Il bonifico per l’affitto è uno dei mezzi maggiormente utilizzati per pagare mensilmente il canone di locazione. Questo strumento permette infatti di soddisfare quelle che sono le esigenze di puntualità dei pagamenti da parte dell’affittuario e la garanzia per il padrone di casa di ricevere i propri soldi ogni mese.

Bonifico affitto I tempi sono ristretti, tra le 24 o le 48 ore nel caso di quello ordinario, entro la giornata per quello urgente; non è possibile annullare il bonifico oltre una determinata ora e inoltre prevede una certa chiarezza e semplicità nelle relazioni tra il locatore, ovvero chi concede un bene immobile, e il locatario, chi invece paga per l’utilizzo di un immobile.

La preferenza di tale metodo di pagamento si rivela anche dal fatto che spesso nei contratti viene posto come condizione necessaria per la sottoscrizione dello stesso.

Obbligatorio pagare con bonifico?

La legge di stabilità del 2014 aveva introdotto l’ipotesi di una serie di limitazioni, in particolare nelle forme di pagamento per i canoni di locazione, non solo dei locali per uso commerciale, ma anche di quelli riguardanti le abitazioni, garage e cantine pertinenziali. Il fine doveva essere quello di limitare la circolazione di altre forme di pagamenti che potessero produrre una massa economica nascosta e non tracciabile.

Inoltre si voleva rafforzare i regolamenti anti riciclaggio che prevedevano un limite di pagamenti in contanti che non doveva superare la soglia di 999,99 €. La normativa prevista non è mai entrata in vigore e la legge di stabilità del 2016 ha determinato un netto cambiamento nelle forme di pagamento confermate poi da quella del 2019.

Rimane il bonifico per l’affitto, come tipologia di pagamento pratico e diffuso, che puoi effettuare direttamente presso l’ufficio postale o in banca, oppure attraverso i conti online. La novità più rilevante, è stata la possibilità di effettuare pagamenti delle pigioni anche in contanti e per un importo superiore ai 999,99 €. Il limite massimo consentito è quello di 3.000 €.

Nel caso in cui avvenga un pagamento superiore, scatterà la relativa penale a carico del proprietario di casa con multe che arrivano anche a un valore di cinque volte il canone di locazione.

Inoltre ti sarà possibile eseguire il pagamento attraverso l’assegno bancario e postale. Le tempistiche di accredito sono nettamente più lunghe rispetto a quelle di un bonifico e non sei tutelato da eventuali contestazioni di indisponibilità economica. Un assegno infatti può essere rilasciato anche senza copertura, mentre un bonifico per essere effettuato, necessita di una disponibilità economica reale.

Infine sono state introdotte altre forme di pagamento, come per esempio attraverso l’utilizzo di carte di credito prepagate o Postepay, in modo da adeguarsi alla diffusione delle nuove modalità di versamenti pratici, comodi, veloci, ed eseguibili direttamente dal proprio smartphone.

Causale bonifico

Nel caso in cui effettui il pagamento dell’affitto via bonifico sarà importante indicare la causale in modo adeguato. La motivazione è quella di giustificare i trasferimenti di denaro a un soggetto terzo, onde evitare che l’Agenzia delle Entrate oppure il fisco, possano interpretare questi movimenti come forme di occultamento di una particolare prestazione. Ma quale dicitura introdurre per indicare che stai facendo un bonifico d’affitto?

È importante considerare che la legge non stabilisce una precisa forma. Inoltre un bonifico può essere effettuato anche senza causale. L’eventuale specifica mancante oppure erronea, non determina in modo diretto un controllo da parte delle autorità preposte. In ogni caso è sempre consigliabile introdurne una indicativa, in modo da non lasciare dubbi.

Un’idea potrebbe essere quella di mettere la comune e consueta dicitura di versamento per affitto, oppure canone di locazione. Potrebbe essere anche vantaggioso specificare il mese di riferimento del canone e l’anno. Inoltre nel caso in cui è stata rilasciata una fattura, come nell’esempio di un padrone di casa rappresentato da una società, sarà anche importante introdurre il numero di riferimento della stessa.

Deposito cauzionale

Al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, quasi sempre il proprietario di casa, richiede al locatario il versamento di una somma di denaro, definito deposito cauzionale, al fine di tutelarsi dall’eventuale mancato pagamento del fitto, oppure in caso di danni all’appartamento o al locale. L’articolo 11 della legge 392/78 stabilisce che l’importo non può superare più di tre mensilità corrispondenti al canone mensile.

Al termine della locazione questa somma deve essere restituita al locatario, nel momento in cui verrà consegnato l’immobile nello stato in cui è stato preso in affitto, oppure con una serie di migliorie. Ovviamente per danni, non si considerano il normale utilizzo dell’abitazione o del locale. La restituzione prevede inoltre l’aggiunta di interessi legali che sono stati maturati dal mantenimento della sottoscrizione del contratto, i quali potranno essere versati annualmente oppure a conclusione dello stesso.

Il deposito cauzionale potrà essere trattenuto dal proprietario solo in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del locatore e con specifica domanda giudiziale.

Ricevuta di pagamento

Con l’introduzione delle nuove metodiche di pagamento oltre al bonifico d’affitto, sorge la domanda di quando sia necessario richiedere la ricevuta per il pagamento effettuato o se per esempio è sufficiente quella del bonifico o di altre forme di pagamento. Per comprendere se la ricevuta è obbligatoria oppure no, dobbiamo precisare qual’è il fine di tale strumento.

Infatti il rilascio di un’attestazione che determina il pagamento avvenuto, è utile per ambedue le parti che hanno sottoscritto il contratto di locazione. Per l’affittuario è la conferma che il pagamento è stato eseguito. Invece per il proprietario di casa, indica che ha ricevuto i soldi corrispondenti a quanto stabilito dal contratto.

Potrebbe sembrare che i due concetti si equivalgono. In realtà le differenze sono sostanziali in caso in cui si deve dimostrare il pagamento di un affitto. Per il locatario la ricevuta del versamento equivale ad evitare la rescissione del contratto e l’eventuale perdita del deposito cauzionale oltre allo sfratto. Nel caso del locatore invece può avere delle conseguenze dal punto di vista fiscale, dato che è tenuto a dichiarare l’importo ricevuto a fini di tasse.

Ma cosa dice la legge al riguardo? Il codice civile all’art 1195 e 1196 fa riferimento al concetto di quietanza, mentre l’art 1199 stabilisce che in ogni caso il creditore che ha ricevuto un pagamento, deve rilasciare la quietanza su richiesta del debitore. Questo implica quindi che in qualunque modo si determini il versamento del canone di locazione, in ogni caso, il proprietario di casa deve rilasciare l’attestazione di avvenuto pagamento.

Inoltre all’art 1218 la legge specifica anche che l’onere della prova, di dimostrare il pagamento, è a carico del debitore. Quindi se il creditore non rilascia quietanza, sarà sempre il locatario a dover avere il mezzo per dimostrare che ha effettuato il versamento richiesto dal contratto. Per tale motivo, il bonifico per l’affitto sia bancario o postale è preferito rispetto alla forma in contanti o in assegno.

L’attestazione di pagamento e il relativo accredito sul conto del proprietario di casa sono due elementi che non sostituiscono la quietanza, ma che dimostrano che l’obbligo contrattuale è stato effettuato.

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Marco Fanelli

Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.