Un conto corrente cointestato è un conto corrente a cui, a seconda delle esigenze, possono aver accesso alle somme e alle disposizioni individui diversi. Tutti i soggetti cointestatari sono titolari, ma le caratteristiche del conto possono presentare aspetti variabili in funzione alle necessità specifiche dei correntisti.
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Firma: congiunta o disgiunta
La differenza tra le due tipologie di firma sta nella libertà di azione di ogni firmatario. Con la firma congiunta infatti, le disposizioni sono autorizzate soltanto apponendo le firme dei cointestatari. In questa forma ogni soggetto ha il pieno controllo su tutte le movimentazioni presenti e di solito è la cointestazione del conto corrente adottata per le società.
Per quanto concerne la firma disgiunta invece è valido l’esatto contrario. Ogni intestatario può agire in autonomia decisionale per quanto riguarda autorizzazioni o disposizioni in genere.
È la modalità migliore per una coppia di coniugi, che oltre ad offrire maggior libertà di movimentazione rispetto alla firma congiunta, permette un risparmio sulle spese finanziarie legate al conto corrente personale.
Per le due modalità è prevista la possibilità di trasformazione. In caso i titolari vogliano cambiare la modalità di firma congiunta in disgiunta o viceversa, basta recarsi presso il proprio istituto di credito, e tramite l’apposito modulo, modificare le caratteristiche legate al potere di firma.
È possibile inoltre cointestare un conto corrente personale in qualsiasi momento. La procedura è semplicissima. È sufficiente apporre ai documenti contrattuali del conto la firma del nuovo cointestatario. Nel caso il cointestatario sia un minorenne, si è soliti scegliere la firma congiunta al fine di aver maggior controllo sulle operazioni e disposizioni.
Vedi anche conto corrente cointestato a firma disgiunta.
Chiusura del conto cointestato
Come per i conti correnti nominativi, la procedura per la chiusura di un conto corrente cointestato è estremamente semplice. L’unica differenza è data dalla tipologia del potere di firma. Con la firma disgiunta ognuno degli intestatari, recandosi presso gli uffici della propria banca, potrà chiudere il conto corrente.
Con la firma congiunta invece, entrambi i coniugi o tutti i firmatari dovranno apporre la loro firma al modulo di richiesta di chiusura del conto in essere.
Vedi anche chiusura conto cointestato.
In caso di separazione
In caso di separazione, il conto corrente cointestato viene sciolto oppure può essere indicato un solo titolare per il conto corrente che rimane attivo. In linea del tutto generale le somme presenti al momento della separazione vengono equamente divise tra i coniugi.
È possibile però che, qualora uno dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore alla formazione del saldo e sia in grado di dimostrarlo, ad esempio tramite canalizzazione dello stipendio, possa richiedere ed ottenere una somma proporzionale rispetto a quanto depositato.
Vedi anche conto corrente cointestato separazione.
In caso di morte
In caso di morte di uno dei due coniugi, le procedure sono diverse a seconda del potere di firma. Con la firma congiunta il conto viene prontamente congelato, fino all’individuazione dei legittimi eredi. A seguito, saranno quindi i successori a firmare le dispositive per le operazioni sul conto.
Se invece il conto cointestato è a firma disgiunta, le operazioni di individuazione degli eredi e di successione non bloccano il conto. Il coniuge ancora in vita potrà operare in autonomia sul conto corrente.
In caso di pignoramento
In caso in cui uno dei cointestatari abbia un creditore che effettua un pignoramento presso terzi, ovvero un pignoramento delle somme presenti sul conto corrente, il conto può vedersi congelate le somme fino ad un massimo del 50% della disponibilità.
La parte eccedente può essere liberamente gestita da tutti i titolari. Le somme però versate dopo l’operazione di pignoramento subirebbero un congelamento per il 50% dell’ammontare versato o trasferito fino a chiusura dell’atto di pignoramento.
I rapporti tra i due cointestatari invece sono regolati nella misura in cui si presume la titolarità del 50% del conto. Il cointestatario pignorato infatti può disporre della metà delle disponibilità presenti sul conto.
Facendo un esempio, se sul conto corrente vi sono 10 mila euro, e avviene un pignoramento per un debito di 2 mila euro, la somma congelata sarà 3 mila, ovvero l’ammontare del pignoramento più la metà per sostenere le eventuali spese.
Il pignorato non ha però la possibilità di disporre dei restanti 7 mila euro. La disponibilità residua del 50% a lui spettante infatti è di 2 mila euro.
Vedi anche pignoramento conto corrente cointestato.
In caso di eredità e successione
Spesso quando i genitori cointestatari diventano anziani inseriscono uno o più figli come cointestatari del conto per facilitare le operazioni bancarie. Al momento della morte dei genitori però, se non è stato redatto un rogito notarile che certifica la piena titolarità del conto corrente al cointestatario, il figlio contitolare sarà proprietario del 50% della disponibilità, mentre la restante parte sarà suddivisa equamente tra tutti i legittimi eredi.
La successione è soggetta a tassazione. Se la successione riguarda coniuge o figli, la tassa è del 4% con una franchigia di 1 milione di euro a testa. Nel caso in cui la successione sia verso fratelli o sorelle, la tassazione è del 6% e la franchigia è di 100 mila euro a testa. Per tutti gli altri parenti fino al 4° grado è prevista una tassazione del 6% senza franchigia. Mentre per gli eredi in genere la tassazione sale all’8% senza franchigia.
Vedi anche successione conto corrente cointestato.
In caso di separazione dei beni
Non vi sono disposizioni diverse in caso di coniugi in separazione dei beni. Il denaro depositato sul conto cointestato è disponibile per entrambi, anche se la proprietà è divisa al 50%.
Non entra però in contitolarità il denaro personalissimo. Tale denaro è quello derivante da pensione o eredità, oppure ottenuto dalla vendita di un bene non in proprietà oppure ricevuto dal risarcimento di un danno personale.
Altri aspetti legati al conto corrente cointestato
In caso di bail in, ovvero di prelievo forzoso sul conto corrente qualora la banca dichiarasse bancarotta, il limite di garanzia fissato a 100.000 euro non si riferisce al conto corrente, ma ad ogni cointestatario. Se però uno dei correntisti ha un altro conto personale, il limite vale per il totale disponibile in tutti i conti o depositi nella stessa banca.
Nel momento in cui viene compilato l’ISEE, come per gli altri casi, l’attribuzione della somma da conteggiare equivale al 50% dei depositi presenti nel conto. Valgono le stesse regole per l’attestazione del patrimonio nel redditometro.
Va però sottolineato che se il conto viene alimentato da soltanto uno dei due coniugi, è possibile dimostrare che per il conteggio nel redditometro gli importi ascrivibili siano diversi per i cointestatari.
Qualora vi fosse l’accensione di un mutuo cointestato invece non è necessario aprire un conto corrente cointestato dedicato. Può essere attivato un conto cointestato anche se uno dei due titolari è un professionista titolare di partita Iva.
Nel caso specifico è bene archiviare e conservare la documentazione riguardante i movimenti extra-professionali, come ad esempio le spese personali, in modo da dimostrarne la natura al momento di possibili controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e scongiurare sanzioni per mancata fatturazione.
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Marco Fanelli
Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.