In materia di conto corrente, ci sono state delle novità sul pignoramento nel 2014 e più precisamente con la legge del 6 novembre 2014, convertita in decreto legge 132/2014. Da questa data, l’ufficiale giudiziario può ricercare tutti i conti intestati al debitore per capire l’ammontare delle somme di cui è in possesso.
Il debitore non deve più andare davanti a un giudice per mostrare la lista dei conti correnti di cui è titolare, ma può inviare una raccomandata oppure ancora una mail con posta certificata entro dieci giorni dalla richiesta.
Nel pignoramento ci sono degli elementi comuni da considerare, ma nelle fattispecie più particolari, come per l’appunto nel caso dei conti cointestati, bisogna tenere conto di altri fattori.
Cambiamenti dopo il 2015
A seguito dell’entrata in vigore della legge 83/2015, ci sono state delle importanti novità in tema di pignoramento presso terzi. Nello specifico sono stati modificati i limiti delle quote che si possono attingere dallo stipendio oppure dalla pensione, che, quindi, non potranno mai essere del 100%.
Importante è il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto corrente: occorre comprendere se le stesse siano state messe sul conto corrente prima o dopo rispetto al momento in cui si sia dato atto all’azione legale del pignoramento.
Se un versamento è avvenuto prima del pignoramento, le somme che possono essere pignorate equivalgono a un importo eccedente il triplo di un assegno sociale. Se invece eventuali accrediti sono intercorsi dopo l’avvenuto pignoramento, le somme da poter richiedere possono equivalere alla metà dell’assegno sociale previsto per i crediti alimentari.
Pignoramento dei conti correnti cointestati
Ora, tutto questo vale per i conti correnti, in linea di massima, ma cosa succede quando i conti sono intestati a più persone? Sono tutti responsabili per i debiti e in che modalità? Esiste una stessa responsabilità per ciò che concerne, ad esempio, due coniugi cointestatari di un medesimo conto? Hanno gli stessi obblighi?
In realtà queste situazioni particolari, quanto diffuse, sono state oggetto di osservazione da parte della giurisprudenza, ma con interpretazioni diverse, a volte anche diametralmente opposte.
Dopo un po’ di incertezza giuridica, a esprimersi è stata la corte di appello di Roma con la sentenza numero 6123 del 2016 che stabilisce che i cointestari di un conto sono tutti debitori solidali, solo e soltanto se, nei confronti della banca presso la quale è stato aperto il conto corrente.
Quindi, a fronte di un debito irrisolto con l’ente creditizio presso il quale due coniugi hanno un conto corrente cointestato, ne sono entrambi responsabili e in egual misura. Nei confonti di terzi, invece, la situazione è stata valutata in maniera diversa.
La disciplina degli accordi tra cliente e banca è contemplata dall’art. 1854 c.c. che specifica le responsabilità tra i correntisti e l’ente creditizio. Nel caso del pignoramento, però, è stata riconosciuta la valenza dell’art. 1298 c.c. per ciò che concerne i rapporti tra i diversi correntisti, quelli che occorrono internamente tra loro. Se non diversamente dimostrabile, si presuppone siano tutti eguali di fronte all’ammontare del credito presente sul conto.
Quindi, in caso di prove mancanti che accertino che i cointestatari abbiano versato somme diverse che siano direttamente collegabili a loro, si pensa che abbiano tutti una quota eguale. Per questa ragione, nella maggior parte dei casi, quindi, si presuppone l’eguaglianza tra i cointestatari.
Una volta arrivati a questa considerazione, però, viene da sé che non sia possibile pignorare l’intero ammontare delle somme di un conto corrente cointestato tra singoli o coniugi. La parte del conto da assoggettare al pignoramento è quella relativa soltanto al debitore in causa e non le somme degli altri cointestatari, sempre che non siano anche loro debitori nel medesimo evento giudiziario. Si capisce con facilità che la parte pignorata non è più nella disponibilità del correntista chiamato in causa, mentre ciò che resta nel conto rimane a disposizione degli altri cointestatari.
Pur tuttavia l’atto del pignoramento va in ogni caso notificato a tutti i cointestari del conto, pena la nullità dell’atto stesso.
Questo è ovvio: a fronte di eventuali spese che si volessero affrontare, si cadrebbe in errore nel considerare di avere a disposizione una somma piuttosto che un’altra, ridimensionata proprio dallo storno di ciò che è stato pignorato. Rimangono delle perplessità sull’attuazione di questa sentenza.
La Corte di Appello di Roma si allontana da altre visioni della legge, come quelle della ABF di Milano che aveva fornito una interpretazione molto differente. Di fatto si era considerato il conto corrente cointestato un patrimonio in cui non esiste la possibilità di distinguere quale sia il conto personale di un singolo correntista da quello di un altro.
In una tale situazione di incertezza per un creditore diventa ancora più difficile, se non impossibile da definire dove siano i confini economici dei singoli correntisti. Certamente sono più deducibili le entrate fisse come le pensioni o gli stipendi, indubbiamente riconducibili a uno dei cointestatari, ma inevitabilmente eventuali altri versamenti non possono prevedere una origine certa.
I dubbi sulla leicità del pignoramento dei conti correnti cointestati sono oltremodo aumentati soprattutto dopo l’abolizione di Equitalia. Per questo ha fatto chiarezza la sentenza del 2016, lasciando, però, il dibattito ancora aperto.
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Marco Fanelli
Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.