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Importo massimo bonifico: limiti antiriciclaggio

di Marco Fanelli

Vuoi sapere se c’è un importo massimo con un bonifico e quali sono i limiti generali di questo mezzo di pagamento? La tua domanda è senz’altro legittima visto che negli ultimi anni il legislatore e l’Agenzia delle Entrate stanno ponendo particolare attenzione alle transazioni di questo tipo effettuate tra privati (persone fisiche e giuridiche).

Continua a leggere la nostra guida e scopri tutte le informazioni sull’argomento.

Bonifici: il quadro di riferimento

Il legislatore italiano ha imposto un importo massimo alla circolazione di denaro contante, considerato a rischio di riciclaggio e di evasione fiscale. Al sistema dei limiti e delle soglie si aggiungono poi le varie procedure di verifica del fisco. I controlli dell’Agenzia delle Entrate si estendono nello specifico a tutte le forme di circolazione del denaro, quelle non tracciabili (contanti) e quelle tracciabili (il bonifico bancario).

Importo massimo bonifico: limiti Ogni passaggio e spostamento è, quindi, sottoposto all’attento vaglio del fisco italiano in modo da scongiurare il rischio che il contribuente produca redditi e non li dichiari o utilizzi il proprio conto corrente per riciclare soldi che sono di dubbia provenienza. A questo scopo, allora, gli operatori finanziari sono tenuti comunicare i saldi iniziali e finali e la giacenza media di ogni conto corrente periodicamente.

Quando il fisco nota che il titolare di un conto ha versato una somma maggiore rispetto allo stipendio mensile possono scattare controlli e accertamenti oppure, semplicemente, richieste di chiarimenti. Al di là di eventuali precisazioni che possono essere chieste dall’agenzia fiscale italiana non è però previsto un importo massimo al bonifico SEPA.

Il discorso cambia, almeno in parte, in caso di bonifici esteri, cioè spostamenti di denaro a favore di soggetti residenti in Paesi fuori dall’UE o versamenti fatti agli italiani da parte di persone fisiche o giuridiche straniere.

Limiti antiriciclaggio

L’articolo 1, c. 898, della legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 231/2007 sull’antiriciclaggio alzando fino a 3.000 euro il limite massimo per l’utilizzo del contante. La legge di bilancio 2019 ha nuovamente ampliato i limiti all’utilizzo nel caso di crediti turistici pagati da soggetti non italiani fino a 15.000 euro. Le disposizioni antiriciclaggio come queste si focalizzano, tuttavia, sui mezzi di pagamento che, come i contanti ovvero i libretti di deposito bancario o postale al portatore, non sono tracciabili.

Il legislatore, invece, non ha imposto un importo massimo al bonifico bancario, visto che questa operazione è sicura e tracciata. Il senso della scelta legislativa è quello di tutelare l’ordinamento e prevenire la circolazione di denaro che potrebbe sfuggire ai controlli e alle verifiche del fisco italiano ed, allo stesso tempo, di non ostacolare in modo eccessivo le normali e sicure movimentazioni di denaro tra privati.

La decisione di non apporre un limite al bonifico in base all’antiriciclaggio è, in ogni caso, collegata anche alla difficoltà di riciclare denaro “sporco” con questo mezzo. Imporre un importo massimo del bonifico bancario per l’antiriciclaggio sarebbe, infatti, un vincolo poco ragionevole. Allora, non si prevede né un limite per il bonifico online, né per quello che si fa personalmente nelle filiali bancarie. Implicitamente esistono comunque limiti ai bonifici, ma che sono intrinsecamente inerenti alla capienza del conto corrente, visto che non si può ordinare un bonifico che superi i propri fondi, sempre che la banca non abbia autorizzato lo scoperto di conto.

Ma se, da un lato, l’assenza di un importo massimo è vera quando si tratta dei limiti all’importo del bonifico SEPA, cioè quello effettuato verso conti correnti di altri Paesi UE, lo stesso non si può dire delle operazioni bancarie con l’estero. Nel caso dei bonifici extra UE, in effetti, il nostro legislatore ha posto limiti più stringenti quando si supera un determinato importo massimo del bonifico.

Gli operatori privati che effettuano bonifici bancari esteri sono tenuti, infatti, a compilare la CVS o la Comunicazione Valutaria Statistica in tutti i casi previsti dalla legge. In particolare, quando si effettua un bonifico estero il limite oltre cui si chiede di redigere la CVS è pari a 12.500 euro. Questa segnalazione, prevista quando si supera l’importo massimo del bonifico bancario, è obbligatoria nei casi di operazioni mercantili, non mercantili oppure finanziare che creino un particolare regolamento economico tra un privato che risiede in UE e un altro soggetto residente extra UE.

Per i bonifici dall’estero i limiti sono, invece, diversi. La legge 97/2013, infatti, ha recepito al riguardo la normativa europea e prevede che in tutti i casi in cui il massimo importo del bonifico ricevuto da un Paese extra UE supera i 15.000 euro la banca deve obbligatoriamente fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

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Marco Fanelli

Marco Fanelli è un esperto nel settore fintech, con particolare interesse per carte, conti correnti e conti deposito. Con un background come sviluppatore informatico, Marco ha creato uno dei siti più visitati in Italia nel settore finance. Il suo obiettivo principale è fornire guide chiare e dettagliate, risolvere le problematiche annesse all'uso di carte e conti ed offrire recensioni comparative approfondite, rendendo il mondo fintech comprensibile per tutti.